(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del
                           14 aprile 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Spesa di rappresentanza
    1. Si intende per spesa di rappresentanza quella spesa che:
      a) riguarda  forme  di  ospitalita'  ed atti di cortesia che si
svolgono  per consuetudine affermata o per motivi di reciprocita', in
occasione  di  rapporti  di  carattere  ufficiale tra soggetti aventi
veste  rappresentativa  del  consiglio  e  soggetti esterni anch'essi
dotati  di  analoga rappresentativita' o figure rappresentative della
societa' civile;
      b) risponde   alle   esigenze   del   consiglio   regionale  di
intrattenere   pubbliche   relazioni   in  rapporto  ai  propri  fini
istituzionali,  al  fine  di mantenere ed accrescere il prestigio del
consiglio,  del  suo  ruolo e della sua presenza nel contesto sociale
interno ed internazionale;
      c) e'  effettuata  in  circostanze  temporali e modali estranee
all'ordinaria attivita' del consiglio;
      d) e'  priva  di  intenti e di connotazione di mera liberalita'
non giustificata dai fini istituzionali del consiglio regionale.